Vuoi darci una mano? Buendia e Primo Foglio aspettano anche te! Invia i tuoi articoli, vieni a trovarci nella nostra sede.
Art. 7

Disposizioni  per  la  tutela  e   la   salvaguardia   degli   alberi
  monumentali, dei filari e  delle  alberate  di  particolare  pregio
  paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale

  1. Agli effetti della presente legge e di ogni altra  normativa  in
vigore nel territorio della Repubblica, per «albero  monumentale»  si
intendono:
    a) l'albero ad alto fusto isolato o facente parte  di  formazioni
boschive naturali  o  artificiali  ovunque  ubicate  ovvero  l'albero
secolare tipico, che possono essere considerati come rari  esempi  di
maestosita' e longevita', per eta' o  dimensioni,  o  di  particolare
pregio naturalistico,  per  rarita'  botanica  e  peculiarita'  della
specie, ovvero che recano un preciso riferimento ad eventi o  memorie
rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle
tradizioni locali;
    b) i filari e le alberate di  particolare  pregio  paesaggistico,
monumentale, storico e culturale, ivi compresi  quelli  inseriti  nei
centri urbani;
    c) gli alberi ad alto fusto  inseriti  in  particolari  complessi
architettonici di importanza storica e culturale,  quali  ad  esempio
ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private.
  2. Entro sei mesi dalla data di entrata in  vigore  della  presente
legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con il Ministro per  i  beni  e  le  attivita'
culturali ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto  legislativo  28  agosto   1997,   n.   281,   e   successive
modificazioni, sono stabiliti i principi e i criteri direttivi per il
censimento degli alberi monumentali ad opera  dei  comuni  e  per  la
redazione ed il periodico aggiornamento da parte delle regioni e  dei
comuni degli elenchi di cui al comma  3,  ed  e'  istituito  l'elenco
degli alberi monumentali d'Italia alla cui gestione provvede il Corpo
forestale  dello  Stato.  Dell'avvenuto  inserimento  di  un   albero
nell'elenco e' data pubblicita'  mediante  l'albo  pretorio,  con  la
specificazione della localita'  nella  quale  esso  sorge,  affinche'
chiunque vi abbia interesse possa  ricorrere  avverso  l'inserimento.
L'elenco   degli   alberi   monumentali   d'Italia   e'    aggiornato
periodicamente ed e' messo a  disposizione,  tramite  sito  internet,
delle amministrazioni pubbliche e della collettivita'.
  3. Entro un anno dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
legge, le regioni recepiscono la definizione di albero monumentale di
cui al comma 1,  effettuano  la  raccolta  dei  dati  risultanti  dal
censimento operato dai comuni e, sulla base degli  elenchi  comunali,
redigono gli elenchi regionali e li trasmettono  al  Corpo  forestale
dello Stato. L'inottemperanza o la persistente inerzia delle  regioni
comporta, previa diffida ad adempiere entro un  determinato  termine,
l'attivazione dei poteri sostitutivi da  parte  del  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali.
  4. Salvo che il fatto costituisca reato, per  l'abbattimento  o  il
danneggiamento  di  alberi  monumentali  si   applica   la   sanzione
amministrativa del pagamento di  una  somma  da  euro  5.000  a  euro
100.000. Sono fatti salvi gli abbattimenti, le modifiche della chioma
e   dell'apparato   radicale   effettuati   per   casi   motivati   e
improcrastinabili, dietro specifica autorizzazione  comunale,  previo
parere obbligatorio e vincolante del Corpo forestale dello Stato.
  5. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata  la  spesa
di 2 milioni di euro per l'anno 2013 e  di  1  milione  di  euro  per
l'anno 2014. Al relativo onere si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione della dotazione del Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica  economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Aggiungi commento


Codice di sicurezza
Aggiorna