Disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi
monumentali, dei filari e delle alberate di particolare pregio
paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale
1. Agli effetti della presente legge e di ogni altra normativa in
vigore nel territorio della Repubblica, per «albero monumentale» si
intendono:
a) l'albero ad alto fusto isolato o facente parte di formazioni
boschive naturali o artificiali ovunque ubicate ovvero l'albero
secolare tipico, che possono essere considerati come rari esempi di
maestosita' e longevita', per eta' o dimensioni, o di particolare
pregio naturalistico, per rarita' botanica e peculiarita' della
specie, ovvero che recano un preciso riferimento ad eventi o memorie
rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle
tradizioni locali;
b) i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico,
monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nei
centri urbani;
c) gli alberi ad alto fusto inseriti in particolari complessi
architettonici di importanza storica e culturale, quali ad esempio
ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con il Ministro per i beni e le attivita'
culturali ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, sono stabiliti i principi e i criteri direttivi per il
censimento degli alberi monumentali ad opera dei comuni e per la
redazione ed il periodico aggiornamento da parte delle regioni e dei
comuni degli elenchi di cui al comma 3, ed e' istituito l'elenco
degli alberi monumentali d'Italia alla cui gestione provvede il Corpo
forestale dello Stato. Dell'avvenuto inserimento di un albero
nell'elenco e' data pubblicita' mediante l'albo pretorio, con la
specificazione della localita' nella quale esso sorge, affinche'
chiunque vi abbia interesse possa ricorrere avverso l'inserimento.
L'elenco degli alberi monumentali d'Italia e' aggiornato
periodicamente ed e' messo a disposizione, tramite sito internet,
delle amministrazioni pubbliche e della collettivita'.
3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le regioni recepiscono la definizione di albero monumentale di
cui al comma 1, effettuano la raccolta dei dati risultanti dal
censimento operato dai comuni e, sulla base degli elenchi comunali,
redigono gli elenchi regionali e li trasmettono al Corpo forestale
dello Stato. L'inottemperanza o la persistente inerzia delle regioni
comporta, previa diffida ad adempiere entro un determinato termine,
l'attivazione dei poteri sostitutivi da parte del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, per l'abbattimento o il
danneggiamento di alberi monumentali si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro
100.000. Sono fatti salvi gli abbattimenti, le modifiche della chioma
e dell'apparato radicale effettuati per casi motivati e
improcrastinabili, dietro specifica autorizzazione comunale, previo
parere obbligatorio e vincolante del Corpo forestale dello Stato.
5. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa
di 2 milioni di euro per l'anno 2013 e di 1 milione di euro per
l'anno 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di
politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.